Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha emesso l’ordinanza n°23 del 25 Marzo 2020 con cui prolunga il divieto di uscire dalle abitazioni fino al prossimo 14 Aprile
Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con l’ordinanza n°23 del 25 Marzo 2020, ha prolungato il divieto di uscire dalle abitazioni fino al 14 aprile successivo
Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con l’ordinanza n°23 del 25 Marzo 2020, ha prolungato il divieto di uscire dalle abitazioni fino al 14 aprile successivo.
La “clausura” obbligatoria dei cittadini campani continua fino alla metà del prossimo mese (con la speranza che si esaurisca lì…). Infatti il governatore ha deciso di prolungare, a far data da domattina e fino a metà del mese prossimo, il divieto di uscire di casa. Fatte salve alcune, limitate, eccezioni.
Con L’Ordinanza n. 23 del 25 marzo, infatti, il Presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ha stabilito che:
“Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020.
Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite. Ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.
Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro. Secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6,convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione.
Tenuto conto delle circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate.
E del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. Per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.6.
Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti
Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio.
Assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL”.
ORDINANZA N.24
Quanto all’Ordinanza n. 24 essa è meno articolata perché ribadisce che “l’efficacia dell’ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 (“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”) è prorogata fino al 14 aprile 2020.
Essa riguarda la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre e marino e la rimodulazione dei loro orari.
Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.
In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive