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Ecco le motivazioni del Giudice Sportivo sulla sentenza di Juve-Napoli

Le motivazioni del 3-0 alla Juve del Giudice Sportivo: “Ordine ASL irrilevante, Napoli aveva già cancellato il volo”.

Le motivazioni del Giudice Sportivo sulla sentenza di Juve-Napoli.

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito alla questione Juve-Napoli, gara mai giocato nello scorso 4 ottobre, disponendo il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero. Inoltre ha inflitto un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei.Il Giudice Gerardo Mastrandrea ha applicato l’ex articolo 10 della giustizia sportiva, non rilevando una “causa di forza maggiore” (intervento Asl, ndr) per la mancata presenza degli azzurri all’Allianz Stadium. Il Napoli ora farà ricorso: il club azzurro ha altri due gradi di giustizia a disposizione per ribaltare la situazione.

Quali sono le motivazioni che hanno portato a questa sentenza? Eccoli spiegati in tre punti:

L’art.55 delle NOIF – Il Giudice, si legge, “è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza dei motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC” in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica come previsto dall’art. 53 NOIF. “È pertanto preclusa ogni valutazione sulla legittimità di altri provvedimenti” quale per esempio quello dell’Asl, nonché l’attività di inchiesta “della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC”. Ebbene, sul punto la valutazione è che “NON risulta integrata la fattispecie della forza maggiore”.

Il carteggio con le Asl 

Il Giudice Sportivo ha analizzato il carteggio del Napoli con le autorità sanitarie locali. Il 2 ottobre “veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto l’Azienda non ha alcuna competenza”.

Soltanto alle 14.13 del 4 ottobre, cioè il giorno della gara, l’Asl indica “non sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.

No caso di forza maggiore. 

Pur evidenziando il possibile conflitto tra il provvedimento dell’Asl e il protocollo FIGC, il Giudice Sportivo ritiene che la causa di forza maggiore non sussista. Perché, evidenzia il comunicato, “i primi segnali che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione dl Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta”. In particolare, “emerge un quadro di chiarimenti, con indicazioni più o meno prescritte, almeno inizialmente compatibile con l’applicazione del protocollo FIGC”. Nel momento in cui arriva “l’ordine dell’Autorità”, cioè la già indicata nota dell’Asl del 4 ottobre alle 14.13, “la prestazione sportiva del Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile”.

Il “divieto” dell’Asl era giunto, in un momento in cui il Napoli già non aveva, per un suo comportamento, la possibilità di giocare la gara con la Juventus. Quindi irrilevante l’atto dell’Asl come causa di forza maggiore.

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